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Sez. L, Sentenza n. 17092 del 12/08/2016 (Rv. 640784 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM | "Legitimatio ad causam" - Rilevabilità officiosa in ogni stato e grado del procedimento - Effettiva titolarità del rapporto controverso - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2016-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640784-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM

La "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, con conseguente rilevabilità officiosa in ogni stato e grado del procedimento, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite, sicché il suo difetto non può essere rilevato d'ufficio dal giudice ma dev'essere sollevato nei tempi e modi previsti e, quindi, non per la prima volta in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)