Sez. 2, Sentenza n. 78 del 10/01/1977 (Rv. 383584 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLA PROPRIETA ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - DESTINAZIONE - DIVIETI - PARTE NECESSARIA ALL'USO COMUNE - GODIMENTO DEL PROPRIETARIO ESCLUSIVO - RISPETTO DELLA DESTINAZIONE COLLETTIVA - NECESSITA - CORTILE - COSTRUZIONE DI MANUFATTI - LIMITI - RIDUZIONE DI ARIA E LUCE DEGLI ALTRI CONDOMINI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLA PROPRIETA ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - DESTINAZIONE - DIVIETI - PARTE NECESSARIA ALL'USO COMUNE - GODIMENTO DEL PROPRIETARIO ESCLUSIVO - RISPETTO DELLA DESTINAZIONE COLLETTIVA - NECESSITA - CORTILE - COSTRUZIONE DI MANUFATTI - LIMITI - RIDUZIONE DI ARIA E LUCE DEGLI ALTRI CONDOMINI.*
Anche nel caso in cui una parte dell'edificio condominiale necessaria all'uso comune si appartenga in proprieta esclusiva ad uno soltanto dei condomini, questi e tenuto, nell'Esercizio delle sue facolta di godimento, a rispettare la destinazione obbiettiva della suddetta parte all'utilita generale dell'intero condominio. Per cui, financo al condominio che sia proprietario esclusivo dell'intero cortile sul quale prospettano gli appartamenti dello stabile, e vietato di eseguirvi costruzioni o manufatti che impediscano o limitino l'Esercizio del diritto, spettante ex lege agli altri condomini, di trarre dallo stesso cortile la luce e l'aria necessarie ai loro rispettivi appartamenti. (Conf 2897/74, mass n 371332).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1122
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)