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Sez. 2, Sentenza n. 2897 del 17/10/1974 (Rv. 371332 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLA PROPRIETA ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - DESTINAZIONE - IN GENERE - PARTE NECESSARIA - ALL'USO COMUNE - GODIMENTO DEL PROPRIETARIO ESCLUSIVO - RISPETTO DELLA DESTINAZIONE COLLETTIVA - NECESSITA - CORTILE - COSTRUZIONE DI MANUFATTI - LIMITI - RIDUZIONE DI ARIA E LUCE DEGLI ALTRI CONDOMINI.*
Stato
decisa il 1974-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371332-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLA PROPRIETA ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - DESTINAZIONE - IN GENERE - PARTE NECESSARIA - ALL'USO COMUNE - GODIMENTO DEL PROPRIETARIO ESCLUSIVO - RISPETTO DELLA DESTINAZIONE COLLETTIVA - NECESSITA - CORTILE - COSTRUZIONE DI MANUFATTI - LIMITI - RIDUZIONE DI ARIA E LUCE DEGLI ALTRI CONDOMINI.*

Anche nel caso in cui una parte dell'edificio condominiale, necessaria all'uso comune, spetti in proprieta esclusiva ad uno soltanto dei condomini, questi e tenuto, nell'Esercizio delle sue facolta di godimento, a rispettare la destinazione obbiettiva della suddetta parte all'utilita generale dell'intero condominio. Pertanto, e vietato al condomino, che sia proprietario esclusivo del cortile sul quale prospettano tutti gli appartamenti dello stabile condominiale, di costruirvi fabbriche o manufatti tali da impedire o ridurre l'Esercizio del diritto, spettante ex lege, agli altri condomini, di trarre dallo stesso cortile la luce e l'aria necessarie ai loro rispettivi appartamenti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1122

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)