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Sez. L, Sentenza n. 13063 del 23/06/2016 (Rv. 640414 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Controversie in materia di lavoro e previdenza ed assistenza obbligatoria - Applicabilità del rito speciale del lavoro - Conseguenze - Tempestività della domanda - Deposito del ricorso nel termine prescritto - Sufficienza.
Stato
decisa il 2016-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640414-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In caso di revocazione delle sentenze rese in controversie in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie si applica il rito speciale del lavoro, senza che operino le deroghe del codice di procedura civile incompatibili con la specialità del rito, sicché è tempestiva la domanda di revocazione ove il relativo ricorso sia stato depositato nella cancelleria del giudice adito nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., anche se la notificazione dello stesso con l'unito decreto di fissazione dell'udienza avvenga successivamente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398, Cod. Proc. Civ. art. 400

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)