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Sez. 2, Sentenza n. 2852 del 26/04/1983 (Rv. 427767 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - REGOLAMENTI - DI ENTI PUBBLICI - REGOLAMENTI EDILIZI - NATURA DI NORME GIURIDICHE - OBBLIGHI DI CONOSCENZA DA PARTE DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1983-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427767-01

FONTI DEL DIRITTO - REGOLAMENTI - DI ENTI PUBBLICI - REGOLAMENTI EDILIZI - NATURA DI NORME GIURIDICHE - OBBLIGHI DI CONOSCENZA DA PARTE DEL GIUDICE.*

I regolamenti edilizi hanno valore di norme giuridiche, quando siano deliberati nelle forme prescritte e non siano in contrasto con le norme generali aventi vigore in tutto il territorio dello stato. Pertanto, il giudice - compreso quello di legittimità - indipendentemente da una attività assertiva o probatoria delle parti, deve acquisirne diretta, completa e sicura conoscenza, risalendo alle fonti formali di produzione di essi, per poterne valutare compiutamente i presupposti, le condizioni ed i limiti di efficacia e determinarne in modo autonomo il contenuto precettivo con l'ausilio dei comuni criteri di ermeneutica normativa. (V 1102/81, mass n 411656; (V 442/79, mass n 396559; (V 4051/77, mass n 387733; (V 2135/75, mass n 375893).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Preleggi art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)