Sez. 2, Sentenza n. 1755 del 18/02/1987 (Rv. 451132 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE - NATURA - ACQUISIZIONE DELLA CONOSCENZA DA PARTE DEL GIUDICE - MODALITÀ.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE - NATURA - ACQUISIZIONE DELLA CONOSCENZA DA PARTE DEL GIUDICE - MODALITÀ.*
Le norme dei regolamenti edilizi locali sono, per effetto del richiamo degli artt. 871, 872, 873 cod. civ. integrative delle norme contenute nello stesso codice in materia di costruzioni, si che, ponendosi il problema della scienza ufficiale del giudice negli stessi termini di quello concernente le norme del codice civile, il giudice, cui sia ritualmente resa nota l'esistenza normativa locale in materia, deve acquisirne conoscenza o attraverso la sua scienza personale, o attraverso la collaborazione delle parti (non soggetta alle norme sull'attività probatoria documentale), ovvero attraverso la richiesta di informazioni ai comuni, che tengono la raccolta dei regolamenti comunali ai sensi dell'art. 62 T.U. 3 marzo 1934 n. 383. (V 6410/84, mass n 437994; (V 2852/83, mass n 427767; (V 3511/75, mass n 377689; (V 1279/75, mass n 374771; (V 2135/75, mass n 375893; (V 2087/74, mass n 370387; (V 3873/74, mass n 372410; (V 299/73, mass n 362184; (V 350/73, mass n 362287; (V 1962/72, mass n 359075; (V 2143/70, mass n 348274).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 869, Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Preleggi art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 213
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)