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Sez. 2, Sentenza n. 2135 del 27/05/1975 (Rv. 375893 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE - CONOSCENZA DA PARTE DEL GIUDICE - DISCIPLINA - DISAPPLICAZIONE IN CASO DI ILLEGITTIMITA DELLA LORO FORMAZIONE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1975-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375893-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE - CONOSCENZA DA PARTE DEL GIUDICE - DISCIPLINA - DISAPPLICAZIONE IN CASO DI ILLEGITTIMITA DELLA LORO FORMAZIONE - AMMISSIBILITA.*

Le norme dei regolamenti edilizi locali sono, per effetto del richiamo degli artt 871, 872, 873 cod civ, integrative delle norme contenute nello stesso codice in materia di costruzioni, si che, ponendosi il problema della scienza ufficiale del giudice negli stessi termini di quello concernente le norme del codice civile, il giudice - anche quello di legittimita - deve acquisirne conoscenza o attraverso la sua scienza personale, o attraverso la collaborazione delle parti (non soggetta alle norme sull'attivita probatoria documentale), ovvero attraverso la richiesta di informazioni ai comuni, che tengono la raccolta dei regolamenti comunali ai sensi dell'art 62 tu 3 marzo 1934 n 383. Peraltro, trattandosi pur sempre di Atti amministrativi, benche di efficacia normativa, il giudice ordinario puo disapplicarli, ove ne ritenga illegittima la formazione. (V sulla prima parte 3873/74, mass n 372410; (V 350/73, mass n 362287; 1962/72, mass nn 359075 e 359076; (Conf sulla seconda parte 1962/72, mass n 359078).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 869, Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Preleggi art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 213, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 62, Legge 09/06/1947 num. 530 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)