Sez. 5 - , Sentenza n. 12949 del 05/03/2020 Ud. (dep. 24/04/2020) Rv. 279072 - 02
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Oggetto materiale - Quote sociali - Cessione -Configurabilità del reato - Esclusione - Ragioni.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta è necessario che la distrazione sia riferita a rapporti giuridicamente ed economicamente valutabili riferibili alla società fallita, con la conseguenza che non possono costituire oggetto di distrazione le quote sociali appartenenti ai singoli soci, a prescindere dalla fittizietà o meno della loro cessione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)