Sez. 5, Sentenza n. 26542 del 19/03/2014 Ud. (dep. 19/06/2014) Rv. 260689 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Oggetto materiale - Avviamento commerciale - Nozione - Distrazione - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta è necessario che la distrazione sia riferita a rapporti giuridicamente ed economicamente valutabili, con la conseguenza che non può costituire oggetto di distrazione l'avviamento commerciale di un'azienda ove questo venga identificato come prospettiva di costituire rapporti giuridici solo teoricamente immaginabili. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che potesse costituire condotta distrattiva l'avere l'agente indirizzato i principali clienti della società fallita alla impresa individuale con la quale aveva proseguito l'attività produttiva al fine di favorire la instaurazione di futuri rapporti contrattuali in capo a quest'ultima).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2424, Cod. Civ. art. 2426, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)