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Sez. 1, Sentenza n. 10139 del 02/05/2006 (Rv. 590200 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE PER CAUSA NON IMPUTABILE AL DEBITORE - SCIOPERO | Sciopero dei dipendenti di più imprese - Esenzione, di regola, dalla responsabilità contrattuale dell'imprenditore verso terzi - Sussistenza - Sciopero soltanto aziendale - Esenzione dalla responsabilità - Limiti - Condotta inadempiente - Accertamento riservato al giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2006-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590200-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE PER CAUSA NON IMPUTABILE AL DEBITORE - SCIOPERO

Uno sciopero dei lavoratori, nazionale ovvero locale, ma relativo a più aziende, in quanto non può essere impedito dal singolo imprenditore, costituisce di regola esimente dall'eventuale inadempimento di quest'ultimo nei contratti da lui conclusi; invece l'astensione dei dipendenti dal lavoro in una controversia solo aziendale è, per l'imprenditore, liberatoria dalla responsabilità per la mancata esecuzione della prestazione contrattuale solo se si dimostri che la stessa è illecita o per la sua proclamazione o per il modo in cui è stata realizzata. L'indagine sulla condotta inadempiente è rimessa al giudice di merito e solo la denuncia di vizi logici o di incongruità in diritto della motivazione della sentenza può determinarne l'eventuale cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)