Sez. 4, Sentenza n. 22889 del 02/03/2004 Cc. (dep. 14/05/2004) Rv. 228039 - 01
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI ABNORMI | Procedimento davanti al giudice di pace - Citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria - Dichiarazione di nullità del decreto per insufficiente indicazione delle fonti di prova - Atto abnorme - Esclusione.
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI ABNORMI
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il giudice di pace dichiara la nullità della citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria per insufficiente indicazione delle fonti di prova, dovendo escludersi ogni carattere di abnormità al provvedimento impugnato, espressione di un legittimo potere del giudice, previsto dall'art. 20 comma primo lett. d) e 6 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che non risulta esercitato fuori dai casi consentiti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 20 com. 1 n. 3 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 20 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)