Sez. 5, Sentenza n. 19393 del 17/05/2006 Ud. (dep. 06/06/2006) Rv. 234558 - 01
GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - CITAZIONE A GIUDIZIO | Mancata indicazione della prova testimoniale nel caso in cui l'indicazione del testimone sia immediatamente riconducibile all'accusa dedotta nel decreto di citazione - Fattispecie in tema di ingiuria.
GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - CITAZIONE A GIUDIZIO
In tema di procedimento davanti al giudice di pace, non è azionabile la sanzione dell'inammissibilità di cui all'art. 20, comma primo, lett. c) D.Lgs. n. 274 del 2000 qualora, ancorché nel decreto di citazione a giudizio manchi l'indicazione dei capitoli di prova, si tratti di fatti connotati da particolare semplicità di guisa che l'indicazione del testimone sia immediatamente riconducibile all'accusa dedotta nell'atto di citazione. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di pace ha ritenuto inapplicabile la sanzione dell'inammissibilità di cui all'art. 20, comma primo, lett. c), D.Lgs. n. 274 del 2000 nel caso in cui la condotta integrante il reato contestato sia integralmente descritta nel capo di imputazione - ingiuria - e tale da consentire l'immediato collegamento con le persone chiamate a testimoniare, in primo luogo la persona offesa).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 20 com. 1 lett. C CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)