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Sez. 3, Sentenza n. 853 del 07/02/1979 (Rv. 397025 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - EFFICACIA NEI CONFRONTI DEL NON IMPUTATO - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 28 COD PROC PEN - EFFETTI ED ESTENSIONE - ATTI ASSUNTI NEL GIUDIZIO PENALE - RILEVANZA - PERSISTENZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1979-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397025-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - EFFICACIA NEI CONFRONTI DEL NON IMPUTATO - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 28 COD PROC PEN - EFFETTI ED ESTENSIONE - ATTI ASSUNTI NEL GIUDIZIO PENALE - RILEVANZA - PERSISTENZA - CONSEGUENZE.*

La dichiarazione di illegittimita costituzionale dell'art 28 cod proc pen (sentenza n 55 del 1971 della Corte costituzionale) elimina l'efficacia di giudicato della sentenza penale nel giudizio civile, per i fatti materiali accertati, nei confronti di coloro che non furono posti in grado di partecipare al giudizio penale, ma non sancisce l'assoluta irrilevanza ne esclude il valore quanto meno indiziario degli Atti assunti nel giudizio penale. Puo, quindi, ammettersi, nel giudizio civile, sia la rivalutazione degli stessi fatti accertati nella sentenza penale, sia l'assunzione di prove contrarie, senza che operi la preclusione da giudicato, e, per converso, gli accertamenti in essa contenuti possono essere assunti dal giudice civile a fondamento della sua decisione, sia pure con il limitato valore probatorio degli indizi. (Conf 315/76, mass n 378988).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)