Sez. L, Sentenza n. 6755 del 02/04/2015 (Rv. 635125 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Cessione di ramo d'azienda - Lavoratore non ammesso alla ripresa del lavoro - Diritto al risarcimento del danno - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
In caso di dichiarazione di nullità della cessione di ramo d'azienda, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno ove non sia stato ammesso a riprendere il lavoro nell'impresa cedente, salvo che egli non abbia accettato l'estinzione dell'unico rapporto di lavoro, di fatto proseguito con l'impresa cessionaria, sottoscrivendo insieme a quest'ultima un verbale di messa in mobilità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)