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Sez. L, Sentenza n. 13791 del 06/07/2016 (Rv. 640450 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO | Cessione di ramo di azienda - Violazione dell'art. 2112 c.c. - Azione di nullità - Imprescrittibilità - Inerzia del lavoratore - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640450-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO

In caso di cessione di ramo d'azienda, l'azione diretta a far dichiarare l'invalidità della cessione per violazione dell'art. 2112 c.c. si configura come azione di nullità ex art. 1418 c.c. per contrasto con norme imperative, per sua natura imprescrittibile, senza che rilevi l'inerzia del lavoratore atteso che il il tempo trascorso (nella specie, tre anni) tra il trasferimento del ramo d'azienda e la sua impugnazione giudiziale, e quindi dal momento in cui il diritto alla tutela giurisdizionale è sorto alla sua concreta attivazione, costituisce un elemento di per sé neutro se non accompagnato da altre circostanze significative di una chiara e certa volontà di rinunciarvi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1422, Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)