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Sez. 3, Sentenza n. 846 del 15/03/1969 (Rv. 339189 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RICONVENZIONALE - DOMANDA RICONVENZIONALE - ECCEZIONE RICONVENZIONALE - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1969-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339189-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RICONVENZIONALE - DOMANDA RICONVENZIONALE - ECCEZIONE RICONVENZIONALE - DIFFERENZE.*

Si ha domanda riconvenzionale quando il convenuto, traendo occasione dalla domanda contro di lui proposta, opponga una controdomanda e cioe richieda pronunzia contro l'attore, realizzando una contropretesa allorquando invece il convenuto, pur limitandosi a negare l'esistenza del fatto dedotto a fondamento della domanda contrapponga un diritto suo proprio, che ampli la sfera della controversia, senza tuttavia chiedere alcuna autonoma pronunzia nei confronti della controparte, ma si limiti a far valere il proprio diritto al solo scopo di escludere l'efficacia giuridica dei fatti dedotti dall'attore, onde ottenere il rigetto della domanda, si rimane nell'ambito dell'eccezione in senso sostanziale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)