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Sez. 2, Sentenza n. 2827 del 25/07/1969 (Rv. 342625 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RICONVENZIONALE - ECCEZIONE - DOMANDA - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1969-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342625-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RICONVENZIONALE - ECCEZIONE - DOMANDA - DIFFERENZE.*

Si ha eccezione riconvenzionale, quando il convenuto, contrapponendo una pretesa che potrebbe essere fatta valere anche in via di Azione, mira soltanto al rigetto della domanda attrice mentre si ha domanda riconvenzionale, allorche si chiede un provvedimento che, andando al di la del rigetto della domanda attrice, realizzi una contropartita. (V.904-69 mass 339276 n.846-69 mass 339189).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)