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Sez. F, Sentenza n. 31289 del 13/08/2026 Cc. (dep. 14/08/2026) Rv. 290568-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE | Mandato di arresto europeo processuale - Rifiuto della consegna per radicamento territoriale - Possibilità - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 18-bis, comma 2, legge n. 69 del 2005 - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-08-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290568-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18-bis, comma 2, legge 22 aprile 2005, n. 69, per contrasto con gli artt. 3, 13, 24, 27, comma secondo, 111 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, nella parte in cui attribuisce rilievo al radicamento stabile nel territorio nazionale, quale motivo di rifiuto della consegna, soltanto nell'ipotesi di mandato di arresto europeo esecutivo e non anche in quella di mandato processuale, in considerazione della diversa funzione assolta dai due istituti, essendo il primo volto a favorire il reinserimento sociale del condannato mediante l'espiazione della pena nello Stato in cui egli ha stabilmente concentrato i propri interessi familiari, sociali e lavorativi, mentre il secondo è diretto ad assicurare la presenza della persona ricercata nel procedimento penale instaurato dall'autorità giudiziaria dello Stato emittente, ferma restando l'integrale fruizione di tutte le garanzie difensive e processuali riconosciute dall'ordinamento unionale e nazionale.

Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 bis CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 19 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2021 num. 10 art. 28, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 13, Costituzione art. 24, Costituzione art. 27 com. 2, Costituzione art. 117 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)