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Sez. 6, Sentenza n. 9000 del 05/03/2026 Cc. (dep. 09/03/2026) Rv. 289649-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE | Mandato di arresto europeo esecutivo - Motivi di rifiuto facoltativo - Radicamento territoriale - Applicazione della disciplina previgente alle modifiche introdotte all’art. 18-bis legge n. 69 del 2005 dal d.lgs. n. 10 del 2021 - Criterio temporale - Indicazioni.
Stato
decisa il 2026-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289649-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE

In tema di mandato di arresto europeo esecutivo, l'applicazione della disciplina del motivo facoltativo di rifiuto della consegna per radicamento territoriale, prevista dall'art. 18-bis, comma 2, legge 22 aprile 2005, n. 69, nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, si applica, secondo il criterio temporale stabilito dalla norma transitoria di cui all'art. 28 d.lgs. cit., avuto riguardo alla data di emissione del mandato e non a quella di commissione del reato.

Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 bis com. 2 CORTE COST., Legge 04/10/2019 num. 117 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2021 num. 10 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)