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Sez. 3, Sentenza n. 4959 del 25/09/1979 (Rv. 401614 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - IN GENERE - DOMANDA DI RISARCIMENTO RIVOLTA DAI CONDOMINI AL PROPRIETARIO DI UN APPARTAMENTO CONCESSO IN LOCAZIONE PER IL DETERIORAMENTO DELLE COSE COMUNI E L'IMPOSSIBILITA DI GODIMENTO DELLE STESSE RICONDUCIBILI AL CONDUTTORE - DOMANDA DI RIVALSA DEL LOCATORE NEI CONFRONTI DEL SUO CONDUTTORE - DEDUZIONE IN APPELLO DA PARTE DEL LOCATORE DELL'ABUSO DELLA COSA LOCATA - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401614-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - IN GENERE - DOMANDA DI RISARCIMENTO RIVOLTA DAI CONDOMINI AL PROPRIETARIO DI UN APPARTAMENTO CONCESSO IN LOCAZIONE PER IL DETERIORAMENTO DELLE COSE COMUNI E L'IMPOSSIBILITA DI GODIMENTO DELLE STESSE RICONDUCIBILI AL CONDUTTORE - DOMANDA DI RIVALSA DEL LOCATORE NEI CONFRONTI DEL SUO CONDUTTORE - DEDUZIONE IN APPELLO DA PARTE DEL LOCATORE DELL'ABUSO DELLA COSA LOCATA - AMMISSIBILITA.*

Allorche la domanda risarcitoria di rivalsa - proposta dal locatore, di un appartamento, sito in un edificio condominiale, nei confronti del conduttore, in relazione ai danni al primo richiesti dagli altri condomini per il deterioramento delle cose comuni e l'impossibilita di godere pienamente delle medesime - rimanga immutata nei suoi estremi di fatto, la deduzione in appello da parte del locatore dell'abuso della cosa locata compiuto dal conduttore non e preclusa dall'art 345 cod proc civ, ponendosi tale deduzione come mera ulteriore specificazione delle ragioni gia poste a fondamento dell'originaria domanda. (V 2554/75, mass n 376488; (V 2157/75, mass n 375927).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)