Sez. U, Sentenza n. 2554 del 28/06/1975 (Rv. 376488 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - IDENTITA - DIVERSA QUALIFICAZIONE GIURIDICA - DOMANDA NUOVA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - IDENTITA - DIVERSA QUALIFICAZIONE GIURIDICA - DOMANDA NUOVA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Non sussiste domanda nuova in appello quando non vengano mutati il bene della vita richiesto, ossia il petitum, ne i fatti posti a base della domanda, ossia la causa petendi, ma solo la qualificazione giuridica di questi ultimi. (nella specie, l'attore, che aveva ceduto una porzione di un suo fondo al comune per l'allargamento di una strada, aveva chiesto la restituzione del terreno consegnato ed il risarcimento dei danni subiti dal restante terreno di sua proprieta, in quanto il comune non aveva utilizzato, ne poteva piu utilizzare il suolo cedutogli a causa di sopravvenuto cambiamento del piano regolatore, e, mentre aveva fondato la domanda, in primo grado, sull'inadempimento dell'impegno pattizio assunto dal comune aveva, in secondo grado, fatto valere il diritto alla retrocessione dei beni espropriati e non utilizzati di cui all'art 63 della legge n 2359 del 1865 sulle espropriazioni. La SC ha ritenuto esattamente applicato il criterio di cui in massima, in quanto il mutamento concerneva non il fatto posto a base della domanda, ma la sua qualificazione giuridica). (V 2015/72, mass n 359157).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)