Sez. U, Sentenza n. 2157 del 28/05/1975 (Rv. 375927 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - NOVITA - NOZIONE - AZIONE DI INDEBITO ARRICCHIMENTO - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (DOMANDA DI INDEBITO ARRICCHIMENTO IN APPELLO CONSEGUENTE ALLA PRONUNCIA DI INSUSSISTENZA DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO).*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - NOVITA - NOZIONE - AZIONE DI INDEBITO ARRICCHIMENTO - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (DOMANDA DI INDEBITO ARRICCHIMENTO IN APPELLO CONSEGUENTE ALLA PRONUNCIA DI INSUSSISTENZA DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO).*
Non ogni nuova deduzione e preclusa in appello, a norma dell'art 345 cod proc civ, bensi soltanto quella che abbia un oggetto diverso, o piu ampio rispetto alla domanda iniziale, ovvero introduca fatti e circostanze non allegate in primo grado e richiedenti nuove indagini. In applicazione di questo principio, deve ritenersi proponibile per la prima volta in appello l'Azione di arricchimento senza causa, allorche essa importi null'altro che il mutamento delle ragioni della domanda proposta in primo grado e, fondandosi sulla medesima situazione di fatto, non abbisogni di ulteriori indagini. (nella specie, trattavasi di una levatrice che, in relazione a prestazioni effettuate in favore di un ospedale, aveva agito contro questo ultimo, invocando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e chiedendo la corresponsione della retribuzione e delle altre spettanze accessorie. I giudici di appello, confermando la sentenza di primo grado sul punto dell'esclusione di un rapporto di lavoro subordinato, avevano accolto la richiesta subordinata, formulata tardivamente dall'attrice in primo grado con la comparsa conclusionale, ma riproposta poi con l'atto di gravame, di ottenere un indennizzo per l'indebito arricchimento dell'ospedale, in conseguenza di dette prestazioni. La SC ha ritenuto proponibile in appello l'Azione di arricchimento, in forza del principio di cui sopra). (V 3136/73, mass n 366922; 714/73, mass n 362902; (V 2414/70, mass n 348660).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)