Sez. 5, Sentenza n. 9277 del 17/12/2014 Ud. (dep. 03/03/2015) Rv. 262817 - 01
REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE | Richiesta di riconoscimento della continuazione in relazione a reati già giudicati - Giudizio di cognizione - Onere dell'imputato di produrre copia dei provvedimenti - Sussistenza - Applicazione analogica dell'art. 186 disp. att. cod. proc. pen. - Esclusione.
REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE
L'imputato che nel giudizio di cognizione chiede il riconoscimento della continuazione fra i reati oggetto del processo e reati già giudicati, non può limitarsi ad indicare gli estremi delle sentenze rilevanti a tal fine, ma ha l'onere di produrre copia delle stesse, non essendo applicabile in via analogica la disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen. dettata per la sola fase esecutiva.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 186
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)