Sez. 2, Sentenza n. 35600 del 12/06/2012 Ud. (dep. 18/09/2012) Rv. 253895 - 01
REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE | Continuazione tra reati giudicandi e reati giudicati - Giudizio di cognizione - Onere dell'imputato - Produzione di copia delle sentenze rilevanti - Necessità - Applicazione analogica dell'art. 186 disp. att. cod. proc. pen. - Esclusione.
REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE
L'imputato che intenda richiedere nel giudizio di cognizione il riconoscimento della continuazione tra il reato giudicando e reati già giudicati deve produrre copia delle sentenze a tal fine rilevanti, non potendo limitarsi ad indicarne gli estremi. (In motivazione, la S.C. ha precisato che non è applicabile in via analogica la disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., riguardante la sola fase esecutiva).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 186
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)