Sez. 5, Sentenza n. 2795 del 22/10/2014 Ud. (dep. 21/01/2015) Rv. 262583 - 01
REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE | Richiesta di riconoscimento della continuazione - Giudizio di cognizione - Onere dell'imputato di produrre copia dei provvedimenti - Sussistenza - Applicazione analogica dell'art. 186 disp. att. cod. proc. pen. - Esclusione.
REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE
L'imputato che intende richiedere, nel giudizio di cognizione, il riconoscimento della continuazione in riferimento a reati già giudicati non può limitarsi ad indicare gli estremi delle sentenze rilevanti a tal fine, ma ha l'onere di produrne copia, non essendo applicabile in via analogica la disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., dettata per la sola fase esecutiva.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 186
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)