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Sez. 1, Sentenza n. 7217 del 25/03/2009 (Rv. 607593 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - SURROGAZIONE - PER VOLONTÀ DEL DEBITORE | Riserva da parte del debitore di ripetere quanto pagato - Incidenza sull'efficacia della surrogazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607593-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - SURROGAZIONE - PER VOLONTÀ DEL DEBITORE

In tema di pagamento con surrogazione per volontà del debitore, la riserva del debitore - contenuta nella quietanza rilasciata dal creditore - di ripetere quanto pagato con tale modalità nel caso in cui il pagamento risultasse non dovuto, non incide sulla efficacia della surrogazione, atteso che le riserve manifestate dal debitore all'atto del pagamento non fanno venir meno il carattere satisfattorio della prestazione effettuata, essendo il comportamento dell'adempiente il solo presupposto logico-giuridico della sostituzione del creditore e non rilevando, salvo casi eccezionali, le intenzioni e gli stati soggettivi del debitore, nè vertendosi in ipotesi di novazione dell'obbligazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1202, Cod. Civ. art. 1230

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)