Sez. 1, Sentenza n. 4986 del 20/05/1994 (Rv. 486710 - 01)
Impugnazioni civili - Appello - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - In genere | Data di udienza - Mancata comunicazione - Prove - Conseguente acquisizione in assenza della controparte - Conseguenze - Nullità - Configurabilità - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Rinnovazione degli atti nulli e decisione della causa nel merito - Necessità.
Impugnazioni civili - Appello - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - In genere
Le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice da parte del giudice d'appello previste negli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. devono intendersi tassative, sicché - fuori di tali ipotesi - riprende vigore il principio generale della conversione delle ragioni di nullità in motivi di impugnazione. Ne consegue che la nullità intervenuta nel giudizio di primo grado per la mancata comunicazione delle date di udienza e per la conseguente acquisizione delle prove in assenza della controparte (ignara) comporta per il giudice d'appello - non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste nei citati artt. 353 e 354 - il dovere di trattenere la causa e di deciderla nel merito, previa la rinnovazione degli atti compiuti in violazione del principio del contraddittorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)