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Sez. 1, Sentenza n. 2735 del 09/03/1995 (Rv. 491013 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE | Ordinanza emanata fuori udienza - Comunicazione ad una delle parti - Omissione - Giudizio di primo grado - Nullità - Giudice di appello - Descrizione del merito - Presupposto - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491013-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE

In caso di nullità intervenuta nel giudizio di primo grado per la mancata comunicazione ad una delle parti costituite di un'ordinanza emanata fuori udienza, il dovere del giudice di appello di decidere il merito (art. 354 cod.proc.civ.), previa l'eventuale rinnovazione degli atti compiuti in violazione del principio contraddittorio, presuppone che sia proposta una domanda sul merito della causa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione impugnata con cui l'appello era stato dichiarato inammissibile perché l'appellante si era limitato a chiedere una declaratoria di nullità ed inefficacia della sentenza di primo grado per violazione del principio del contraddittorio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)