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Sez. L, Sentenza n. 13967 del 26/09/2002 (Rv. 557607 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Invalidi civili - Controversie - Dimostrazione dell'esistenza del requisito reddituale - Dichiarazione sostitutiva della certificazione rilasciata dagli uffici delle Imposte Dirette - Valutabilità da parte del giudice secondo il suo prudente apprezzamento, in concorso con le ulteriori risultanze processuali.
Stato
decisa il 2002-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557607-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Ai fini della dimostrazione del requisito reddituale per il riconoscimento delle prestazioni a favore degli invalidi civili di cui alla legge n. 118 del 1971, la autocertificazione dell'interessato (ai sensi dell'art. 24 della legge n. 114 del 1977, e della successiva normativa di cui all'art. 1, primo comma, lett b, del d.P.R. n. 403 del 1998, ed all'art. 46, primo comma, lett. O, del d.P.R. n. 445 del 2000), che ha attitudine certificativa nei confronti della Pubblica Amministrazione nell'ambito del procedimento amministrativo, conserva in parte la propria efficacia probatoria nella successiva fase giudiziale, potendo essere liberamente valutata dal giudice, secondo il suo prudente apprezzamento, unitamente a tutti gli altri elementi acquisiti al giudizio.

Riferimenti normativi: Legge 04/01/1968 num. 15 art. 4, Legge 13/04/1977 num. 114 art. 24, DPR 20/10/1998 num. 403 art. 1 com. 1 lett. B, DPR 28/12/2000 num. 445 art. 46 com. 1 lett. O

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)