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Sez. L, Sentenza n. 12999 del 05/09/2003 (Rv. 566584 - 01)

PROVA CIVILE - ATTO NOTORIO | Dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale - Valore probatorio in giudizio - Esclusione - Mancata contestazione dell'amministrazione in ordine al reddito - Necessità per il ricorrente di provare l'ammontare del reddito - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566584-01

PROVA CIVILE - ATTO NOTORIO

La dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, prevista dall'art. 24 della legge 13 aprile 1977 n. 114 e, successivamente, dall'art. 1, comma primo, lettera b), del d.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403, poi sostituito dall'art. 46, comma primo, lettera o), del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, è idonea a comprovare detta situazione, fino a contraria risultanza, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 cod. civ.; tuttavia, laddove manchi una contestazione da parte dell'amministrazione in ordine all'ammontare del reddito, la prova del requisito reddituale non è richiesta, in quanto il requisito non contestato non è compreso nel novero dei fatti costitutivi della pretesa che la parte deve dimostrare, cosicché il giudice può ritenerlo sussistente a prescindere da una eventuale autocertificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Legge 04/01/1968 num. 15 art. 2, Legge 04/01/1968 num. 15 art. 4, Legge 13/04/1977 num. 114 art. 24, Legge 20/10/1998 num. 403 art. 1, Legge 28/12/2000 num. 445 art. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)