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Sez. 3, Sentenza n. 2410 del 07/02/2005 (Rv. 582757 - 01)

AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI | Specifico mandato all'Avvocatura dello Stato - Necessità - Esclusione - Onere dell'Avvocatura di produrre l'autorizzazione del legale rappresentante ad agire o resistere in giudizio - Insussistenza.
Stato
decisa il 2005-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582757-01

AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI

Ai fini della rappresentanza e difesa facoltativa di un ente pubblico da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato non è necessario che l'ente rilasci uno specifico mandato all'Avvocatura medesima perché anche al patrocinio facoltativo si applica l'art. 1, secondo comma, del RD n. 1611 del 1933 che esclude la necessità del mandato per gli avvocati dello Stato esercenti le loro funzioni davanti a tutte le giurisdizioni e in qualunque sede. L'Avvocatura non ha inoltre, ai sensi dell'art. 12 della legge 3 aprile 1979 n. 103, l'onere di produzione del provvedimento di autorizzazione ad agire in giudizio del competente organo dell'ente, assumendo per legge la rappresentanza e difesa in giudizio.

Riferimenti normativi: Legge 03/04/1979 num. 103 art. 10, Legge 03/04/1979 num. 103 art. 12, Testo Unico 30/11/1933 num. 1611 art. 1, Regio Decr. 30/11/1933 num. 1611 art. 43, Regio Decr. 30/11/1933 num. 1611 art. 45, Regio Decr. 30/11/1933 num. 1611 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)