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Sez. U, Sentenza n. 10894 del 07/08/2001 (Rv. 548844 - 01)

AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA FACOLTATIVA DI ENTI PUBBLICI | Rappresentanza e difesa facoltativa degli enti pubblici - Mandato - Necessità - Esclusione - Fattispecie relativa all'Ente Nazionale per le Strade.
Stato
decisa il 2001-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548844-01

AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA FACOLTATIVA DI ENTI PUBBLICI

Anche nell'ipotesi di rappresentanza e difesa facoltativa degli enti pubblici da parte dell'Avvocatura dello Stato, non è necessario che, in ordine ai singoli giudizi, l'ente rilasci uno specifico mandato all'Avvocatura medesima, giacché, a norma dell'art. 45 del regio decreto n. 1611 del 1933, anche al patrocinio cosiddetto facoltativo si applica il secondo comma dell'art. 1 del citato regio decreto, a termini del quale gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità. (Fattispecie relativa alla difesa in giudizio dell'Ente Nazionale per le Strade, per il quale è previsto il patrocinio facoltativo dell'Avvocatura dello Stato a norma dell'art. 2, quarto comma, D.Lgs. n. 143 del 1994).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1994 num. 143 art. 2 com. 4, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 1, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)