Sez. 3, Sentenza n. 5441 del 14/03/2006 (Rv. 587874 - 01)
AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA FACOLTATIVA DI ENTI PUBBLICI | Necessità di mandato speciale - Esclusione - Fattispecie.
AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA FACOLTATIVA DI ENTI PUBBLICI
Ai fini dell'esercizio del patrocinio facoltativo dell'Avvocatura ai sensi dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933, gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni (innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede) senza bisogno di mandato, anche ove sia richiesto il mandato speciale, essendo sufficiente che consti la loro qualità, con la conseguenza che per il patrocinio l'Avvocatura dello Stato non ha necessità di mandato alcuno. (Fattispecie in tema di rappresentanza della società per azioni Poste italiane, risultante dalla trasformazione dell'Ente Poste Italiane).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43, Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 10 com. 2 CORTE COST., Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)