Sez. 5, Sentenza n. 8179 del 02/04/2007 (Rv. 596879 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NUOVI MOTIVI E NUOVE ECCEZIONI - IN GENERE | Art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Integrazione dei motivi - Ammissibilità - Presupposti - Applicabilità dal 1° aprile 1996 - Art. 19 bis del d.P.R. n. 636 del 1972 - Applicabilità in via transitoria, ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NUOVI MOTIVI E NUOVE ECCEZIONI - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (applicabile con decorrenza dal 1° aprile 1996), a differenza di quanto previsto dal previgente art. 19-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, che consentiva di integrare i motivi del ricorso fino alla data di comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza, subordina l'integrazione dei motivi alla ricorrenza di specifici presupposti di fatto. Né può giovare, ai fini dell'applicazione della precedente disciplina, la norma transitoria di cui all'art. 72 del d.lgs. n. 546 del 1992, la quale risponde alla finalità di coordinare la disciplina dei termini processuali relativa ai due regimi susseguitisi nel tempo, e non già a quella di consentire l'esercizio, dinanzi alle nuove commissioni provinciali, di facoltà previste nel previgente rito tributario. (In applicazione di tale principio, la S.C., in riferimento ad un giudizio instaurato anteriormente al 1° aprile 1996, ha ritenuto inammissibili i nuovi motivi proposti dal ricorrente in un atto denominato "deduzioni conclusive", depositato prima dell'udienza di discussione, ma successivamente all'entrata in vigore della nuova disciplina).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 19 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 24, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 72 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)