Sez. 5, Sentenza n. 18802 del 30/08/2006 (Rv. 592909 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NUOVI MOTIVI E NUOVE ECCEZIONI - IN GENERE | Integrazione dei motivi ex art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Ammissibilità - Presupposti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NUOVI MOTIVI E NUOVE ECCEZIONI - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (applicabile a decorrere dal 1° aprile 1996), a differenza di quanto previsto nel previgente art. 19 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, che consentiva di integrare i motivi del ricorso fino alla data della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza, subordina l'integrazione dei motivi alla ricorrenza di specifici presupposti di fatto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 24 com. 2, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 19 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)