Sez. 5, Sentenza n. 6416 del 22/04/2003 (Rv. 562382 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NUOVI MOTIVI E NUOVE ECCEZIONI - IN GENERE | Integrazione dei motivi ex art. 24 del D.Lgs. n. 546 del 1992, applicabile a decorrere dal 1 aprile 1996 - Ammissibilità - Presupposti - Art. 19 bis del previgente d.P.R. n. 636 del 1972 - Applicabilità in via transitoria ex art. 72 del D.Lgs. n. 546 del 1992 - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NUOVI MOTIVI E NUOVE ECCEZIONI - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'art. 24 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (applicabile a decorrere dall'1 aprile 1996), a differenza di quanto previsto nel previgente art. 19 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 - che consentiva di integrare i motivi del ricorso fino alla data della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza -, subordina l'integrazione dei motivi alla ricorrenza di specifici presupposti di fatto. Nè può giovare, ai fini dell'applicazione della precedente disciplina, il disposto della norma transitoria di cui all'art. 72 del citato D.Lgs. n. 546 del 1992, il quale ha lo scopo di coordinare la disciplina dei termini processuali contenuta nei due regimi susseguitisi nel tempo, non quello di consentire l'esercizio, davanti alle nuove commissioni provinciali, di facoltà previste nel previgente rito tributario.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 19 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 24, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 72 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)