Sez. L, Sentenza n. 10460 del 30/10/1990 (Rv. 469564 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - CLAUSOLA DI STABILITÀ - DIFFERENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - CLAUSOLA DI STABILITÀ - DIFFERENZE.*
La clausola, apposta al contratto di lavoro, che prevede il termine nei casi consentiti dalla legge n. 230 del 1960, - clausola che inerisce alla struttura stessa del contratto come un dato obiettivo predeterminato ed esplica i suoi effetti vincolanti nei confronti di entrambe le parti - deve risultare da atto scritto, requisito questo prescritto ad substantiam; invece la clausola di stabilità relativa - che prevede la durata minima garantita del rapporto di lavoro, senza per il resto alterare la sostanziale natura del contratto di lavoro a tempo indeterminato - non soggiace alla medesima prescrizione di Forma. Ne consegue, altresì, che il ricorrente - che fondi la sua domanda allegando l'esistenza di un contratto a termine - non può successivamente mutare la domanda invocando l'esistenza di una clausola di stabilità relativa. (V 3221/90, mass n 466705; (V 1238/90, mass n 465419).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)