Sez. L, Sentenza n. 1238 del 20/02/1990 (Rv. 465419 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO - PER RAGGIUNGIMENTO DELL'ETÀ PENSIONABILE - CARATTERE AUTOMATICO - ESCLUSIONE - EFFETTI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO - PER RAGGIUNGIMENTO DELL'ETÀ PENSIONABILE - CARATTERE AUTOMATICO - ESCLUSIONE - EFFETTI.*
Ai sensi dell'art. 11 della legge n. 604 del 1966 il raggiungimento da parte del lavoratore dell'età pensionabile non determina, salvo che sussista apposita clausola (cosiddetta di stabilità relativa) che preveda siffatto evento come causa di risoluzione del rapporto, l'automatica Estinzione di quest'ultimo, ma comporta soltanto la inapplicabilità ad esso della disciplina limitativa dei licenziamenti individuali ed il riacquisto da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso ad nutum ex art. 2118 cod. civ. con Obbligo quindi di preavviso o dell'indennità sostitutiva. (V 2613/89, mass n 462914; (V 2591/89, mass n 462903).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)