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Sez. L, Sentenza n. 3221 del 19/04/1990 (Rv. 466705 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE - CLAUSOLA DI STABILITÀ RELATIVA - LEGITTIMITÀ - OSTACOLO EX LEGGE N. 604 DEL 1966 - INSUSSISTENZA - PREVISIONE DI UN RISARCIMENTO PER INGIUSTIFICATO ANTICIPATO RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - LICEITÀ - CLAUSOLA PENALE EX ART. 1382 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466705-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE - CLAUSOLA DI STABILITÀ RELATIVA - LEGITTIMITÀ - OSTACOLO EX LEGGE N. 604 DEL 1966 - INSUSSISTENZA - PREVISIONE DI UN RISARCIMENTO PER INGIUSTIFICATO ANTICIPATO RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - LICEITÀ - CLAUSOLA PENALE EX ART. 1382 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ.*

Ove in un contratto di lavoro a tempo indeterminato sia inserita una clausola di stabilità relativa, essa è pienamente legittima, non trovando ostacolo nella legge n. 604 del 1966 sul giustificato motivo di licenziamento, e le parti possono prevedere, nell'Esercizio della loro autonomia contrattuale, che, in caso di ingiustificato anticipato recesso da parte del datore di lavoro, questi sia tenuto a corrispondere al lavoratore una determinata prestazione al fine di risarcirlo del danno conseguente al mancato rispetto del periodo minimo di durata del rapporto, rivestendo tale ulteriore pattuizione tutti i caratteri della clausola penale ex art. 1382 cod. civ.. (V 2619/89, mass n 462914; (V 2591/89, mass n 462903).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)