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Sez. 1, Sentenza n. 6661 del 24/07/1996 (Rv. 498718 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE | Procedure concorsuali in atto a carico del contribuente (in particolare concordato fallimentare omologato) - Controversie tributarie pendenti - Richiesta di definizione automatica - Riduzione o limitazione dell'onere tributario - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498718-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

In tema di condono fiscale, le norme dettate dal D.L. 10 luglio 1982 n. 429 non prevedono alcuna riduzione o limitazione dell'onere tributario derivante dalla richiesta di definizione automatica delle controversie tributarie pendenti, in presenza di procedure concorsuali in atto a carico del contribuente, ed in particolare in presenza di un concordato fallimentare omologato. Ne consegue che le "somme dovute" all'amministrazione finanziaria sono quelle liquidate secondo le regole proprie dei singoli tributi, corrispondenti agli imponibili determinati in base ai criteri della legge di condono, senza alcuna riduzione o "falcidia" connessa alla procedura concorsuale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 33, Legge Falliment. art. 131 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 131 CORTE COST., Legge Falliment. art. 135, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 135

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)