diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 11425 del 12/11/1998 (Rv. 520652 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Iscrizione nei ruoli provvisori - Condono fiscale - Presentazione della domanda di condono da parte del curatore fallimentare - Conseguenze - Mera sospensione dell'efficacia dell'iscrizione (art. 32 commi quarto ed ottavo della legge n. 516 del 1982) - Riduzione dell'iscrizione originaria in conseguenza del cosiddetto "sgravio" - Nuova iscrizione nel ruolo speciale del titolo della pretesa erariale susseguente al condono onde conseguire il soddisfacimento del credito in sede fallimentare - Necessità - Esclusione - Fondamento (ex art. 20 comma quarto legge citata).
Stato
decisa il 1998-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520652-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

Per effetto della dichiarazione di condono fiscale proposta, "ex lege" n. 516 del 1982, dal curatore fallimentare, il titolo della pretesa erariale, nonostante la sospensione dell'iscrizione nei ruoli provvisori, non necessita, se l'importo risulti inferiore a quello già iscritto, di una nuova iscrizione nel ruolo speciale ai sensi dell'art. 20, comma quarto, della legge citata (norma riferibile, in via esclusiva, alle "maggiori somme dovute" ed a "quelle non versate", senza alcun riferimento all'ipotesi della dichiarazione integrativa), così che l'amministrazione finanziaria, pur non avendo provveduto alla nuova iscrizione nelle forme e nei termini prescritti dall'art. 17 del D.P.R. n. 602 del 1983, non può legittimamente dirsi decaduta dal diritto alla riscossione, atteso che le iscrizioni a titolo provvisorio, lungi dal perdere definitivamente efficacia, restano, nel caso "de quo", sospese ex art. 32 comma quarto della legge 516/82 (con possibilità di ulteriore proroga della sospensione della riscossione, secondo quanto disposto nel successivo comma ottavo), e sono destinate, in dipendenza della dichiarazione integrativa, ad essere ridimensionate per effetto dei provvedimenti cosiddetto "di sgravio", con conseguente persistenza del diritto dell'amministrazione a partecipare al riparto dell'attivo fallimentare.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 art. 16, Legge 07/08/1982 num. 516 art. 20, Legge 07/08/1982 num. 516 art. 24, Legge 07/08/1982 num. 516 art. 32, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 15 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 97 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)