Sez. 3, Sentenza n. 2597 del 07/05/1979 (Rv. 398930 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA - OBBLIGO DI GARANZIA - SUSSISTENZA - PRESUPPOSTI - VIZI CONOSCIUTI O FACILMENTE RICONOSCIBILI - DOMANDA DI RISOLUZIONE O DI RISARCIMENTO DA PARTE DEL CONDUTTORE - INAMMISSIBILITA - CONTESTAZIONE DELL'ESISTENZA DEI VIZI DA PARTE DEL CONDUTTORE PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - ASSUNZIONE DELL'OBBLIGO DA PARTE DEL LOCATORE DI ELIMINARE DETTI VIZI - PRESUNZIONE.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA - OBBLIGO DI GARANZIA - SUSSISTENZA - PRESUPPOSTI - VIZI CONOSCIUTI O FACILMENTE RICONOSCIBILI - DOMANDA DI RISOLUZIONE O DI RISARCIMENTO DA PARTE DEL CONDUTTORE - INAMMISSIBILITA - CONTESTAZIONE DELL'ESISTENZA DEI VIZI DA PARTE DEL CONDUTTORE PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - ASSUNZIONE DELL'OBBLIGO DA PARTE DEL LOCATORE DI ELIMINARE DETTI VIZI - PRESUNZIONE.*
Allorquando il conduttore, all'atto della stipulazione del contratto di locazione, non abbia denunziato i difetti della cosa da lui conosciuti o facilmente riconoscibili, deve ritenersi che abbia implicitamente rinunziato a farli valere, accettando la cosa nello stato in cui risultava al momento della consegna, e non puo, pertanto, chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del canone, ne il risarcimento del danno o l'esatto adempimento. Qualora, invece, il conduttore abbia contestato l'esistenza dei vizi prima della conclusione del contratto di locazione, non puo presumersi la sua accettazione della cosa nello stato in cui la medesima versava, ma sorge la diversa presunzione che il locatore, con il proprio comportamento, abbia assunto l'Obbligo di eliminare detti vizi. (Conf 2490/74, mass n 370920).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1578
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)