Sez. 3, Sentenza n. 2490 del 13/09/1974 (Rv. 370920 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA - OBBLIGO DI GARANZIA - SUSSISTENZA - PRESUPPOSTI - VIZI CONOSCIUTI O FACILMENTE RICONOSCIBILI - DOMANDA DI RISOLUZIONE O DI RISARCIMENTO DA PARTE DEL CONDUTTORE - INAMMISSIBILITA.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA - OBBLIGO DI GARANZIA - SUSSISTENZA - PRESUPPOSTI - VIZI CONOSCIUTI O FACILMENTE RICONOSCIBILI - DOMANDA DI RISOLUZIONE O DI RISARCIMENTO DA PARTE DEL CONDUTTORE - INAMMISSIBILITA.*
La garanzia per i vizi, di cui all'art 1578 cod civ (garanzia che ha finalita di ricostituzione del sinallagma contrattuale, piu che risarcitoria) presuppone che il vizio anche se occulto non sia conosciuto dal conduttore sin dall'inizio o che non sia facilmente riconoscibile. Pertanto, per i vizi conosciuti o in concreto facilmente riconoscibili, il conduttore, avendo dimostrato con il suo comportamento di accettare la cosa cosi come risulta al momento della consegna, non puo chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del canone, ma non puo neppure avanzare una pretesa risarcitoria. (V 454'68, mass n 331481).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1578
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)