Sez. 3, Sentenza n. 2775 del 12/12/1966 Ud. (dep. 13/02/1967) Rv. 103464 - 01
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - GERARCHIA DEI MEZZI DI PROVA - INSUSSISTENZA - DISCREZIONALITA DI ORDINE DI ESAME NELLA MOTIVAZIONE - ESIGENZA DI COLLEGAMENTO LOGICO.*
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - GERARCHIA DEI MEZZI DI PROVA - INSUSSISTENZA - DISCREZIONALITA DI ORDINE DI ESAME NELLA MOTIVAZIONE - ESIGENZA DI COLLEGAMENTO LOGICO.*
Per il principio del libero convincimento del giudice, cui si ispira il vigente ordinamento processuale penale, non esiste alcuna gerarchia dei mezzi di prova, ne alcun ordine di precedenza, che il giudice di merito sia tenuto ad osservare nell'esame e nell'apprezzamento delle prove. Il giudice puo anteporre la prova specifica a quella generica, la critica alla storica, l'indiretta alla diretta, puo cioe seguire l'ordine che ritenga piu opportuno per l'accertamento della verita, purche rappresenti tutti gli elementi di prova in una concatenazione logica, atta a giustificare il suo convincimento, e il risultato dell'indagine anteposta non lo induca ad esaminare con preconcetto gli ulteriori e piu salienti elementi di prova.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)