Sez. 1, Sentenza n. 3102 del 30/11/1983 Ud. (dep. 05/04/1984) Rv. 163510 - 01
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - GERARCHIA DEI MEZZI DI PROVA - INSUSSISTENZA - DISCREZIONALITÀ DI ORDINE DI ESAME NELLA MOTIVAZIONE - COLLEGAMENTO LOGICO - NECESSITÀ - FATTISPECIE: ANNULLAMENTO DI SENTENZA DI APPELLO.*
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - GERARCHIA DEI MEZZI DI PROVA - INSUSSISTENZA - DISCREZIONALITÀ DI ORDINE DI ESAME NELLA MOTIVAZIONE - COLLEGAMENTO LOGICO - NECESSITÀ - FATTISPECIE: ANNULLAMENTO DI SENTENZA DI APPELLO.*
Per il principio del libero convincimento, cui si ispira il vigente ordinamento processuale penale, il giudice ha piena libertà di valutazione dei mezzi di prova, senza alcun ordine di precedenza, per cui può anteporre la prova specifica a quella generica, la critica alla storica, l'indiretta alla diretta; tutti gli elementi probatori però debbono essere armonicamente coordinati tra di loro, in una concatenazione logico-giuridica, così da pervenire, nella loro valutazione complessiva, al giudizio finale di responsabilità o meno dell'imputato. (nella specie, la suprema Corte ha annullato la sentenza di appello poiché i giudici avevano criticato singolarmente i mezzi di prova acquisiti, mettendone in rilievo le gravi contraddizioni e le palesi falsità, omettendo, però, di valutare, attraverso un'attenta visione unitaria del processo, che talune parti di essi, avevano, invece, trovato sicuro conforto in altre risultanze processuali). (Conf mass n 103464; (Conf mass n 158614).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)