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Sez. 1, Sentenza n. 10198 del 16/10/1984 Ud. (dep. 19/12/1984) Rv. 167136 - 01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - RAPPORTO DI PRIORITÀ TRA LE PROVE - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-10-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167136-01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - RAPPORTO DI PRIORITÀ TRA LE PROVE - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE.*

In tema di valutazione degli elementi probatori, generici e specifici, tra i quali non esista alcuna gerarchia, allorquando un determinato evento possa essere riconducibile sia a fatto naturale sia a fatto accidentale o anche a condotta umana ed in quest'ultimo caso acquisti Rilevanza penale, non è necessario che la prova generica sul reato sia antecedente alla prova specifica né che provenga esclusivamente da elementi di natura obbiettiva, in quanto i due tipi di prove possono reciprocamente integrarsi e la prima può essere valutata anche alla stregua dei comportamenti umani sintomatici di precedente condotta. (nella specie, nei motivi di ricorsi, si deduceva che i giudici di merito sarebbero prima addivenuti alla ricerca della prova specifica e cioè di quella che si riferisce all'individuazione del reo e poi, solo in un momento successivo, avrebbero proceduto all'individuazione della prova generica, concernente l'avvenuta consumazione del reato, così invertendosi il naturale ruolo delle prove). (V mass nn 163510 e 144743, per quanto valgano; (V mass n 103464, più in termini).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)