Sez. 2 - , Sentenza n. 5616 del 15/01/2021 Cc. (dep. 12/02/2021) Rv. 280883 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE | Sequestro preventivo - Incolpazione provvisoria per riciclaggio - Riqualificazione come ricettazione ad opera del giudice - Mutazione del fatto - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE
In tema di sequestro preventivo, non costituisce mutazione del fatto, né comporta l'inefficacia del provvedimento, la diversa qualificazione operata dal giudice per le indagini preliminari in termini di ricettazione rispetto a quella di riciclaggio di cui all'incolpazione provvisoria contenuta nella richiesta del pubblico ministero, conservando il giudice della cautela, in una fase fluida come quella delle indagini preliminari, il potere-dovere di ritenere autonomamente, pur nei limiti degli elementi dedotti nella richiesta, l'inquadramento giuridico che stimi più appropriato rispetto al fatto descritto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)