Sez. 2 - , Sentenza n. 37795 del 28/06/2019 Ud. (dep. 12/09/2019) Rv. 277087 - 02
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Reato prescritto - Riqualificazione giuridica "in peius" del fatto – Possibilità – Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Il giudice di appello, nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU e del diritto di difesa, non può procedere "ex officio" ad una nuova e più grave qualificazione giuridica del fatto quando l'originaria contestazione sia già estinta per intervenuta prescrizione, perché la diversa qualificazione giuridica della condotta comporterebbe una conseguenza negativa nei confronti dell'imputato, determinando la reviviscenza dell'imputazione originaria, già estinta per prescrizione. (Fattispecie relativa alla riqualificazione quale riciclaggio del delitto di ricettazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587 com. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)