Sez. 2 - , Sentenza n. 45858 del 17/10/2019 Ud. (dep. 12/11/2019) Rv. 277768 - 01
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Reato diversamente qualificato – Progressione criminosa - Operatività del divieto - Sussistenza.
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")
Il principio del divieto del secondo giudizio per il medesimo fatto naturalisticamente individuato opera, anche in assenza di giudicato formale, pur se nel secondo giudizio il fatto storico sia diversamente qualificato con un'imputazione di reato che costituisca progressione criminosa del primo. (In applicazione del suddetto principio, la Corte ha annullato senza rinvio la decisione del giudice di appello che, in un procedimento per ricettazione di due assegni circolari, dato atto della pendenza di un altro procedimento nei confronti del medesimo imputato per la più grave ipotesi di riciclaggio degli stessi titoli, aveva disposto la trasmissione degli atti al giudice di primo grado per la diversità del fatto contestato rispetto a quello "aliunde" accertato, anzichè dichiarare l'improcedibilità ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen. in ragione dell'assorbimento del reato di ricettazione in quello più grave di riciclaggio).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)