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Sez. 2, Sentenza n. 19135 del 23/09/2004 (Rv. 577313 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Domanda di esecuzione specifica del promissario acquirente - Iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli - Rilevanza - Esclusione - Facoltà del promissario - Conseguenze.
Stato
decisa il 2004-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577313-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

In tema di contratto preliminare di vendita, la sopravvenienza o la mancata cancellazione da parte del venditore di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sull'immobile non osta a che il promissario acquirente possa chiedere l'esecuzione specifica ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. ma consente a questi, ove di tale facoltà intenda avvalersi, di sospendere il pagamento e/o di non effettuare la formale offerta del prezzo, potendo, invece, chiedere al giudice che con la sentenza sostitutiva del contratto non concluso siano fissate condizioni e modalità di versamento idoneo ad assicurare l'acquisto del bene libero da vicoli e tali da garantirlo da eventuale evizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1481, Cod. Civ. art. 1482

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)